11 Gennaio 2025

L’aggiornamento professionale e la formazione specialistica dal 1° gennaio 2014 sono un obbligo per ogni professionista.

Introdotto dalla Riforma degli ordinamenti professionali con DPR 137/2012, l’obbligo è normato dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo (in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012) del Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC), successivamente completato con le Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

CFU Obbligatori

L’iscritto deve acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) di cui almeno 12 derivanti da attività sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche. La verifica di tali crediti è effettuata su base triennale e il nuovo triennio si concluderà il 31/12/2025.
È raccomandata un’acquisizione minima nel corso dell’anno di almeno 20 CFP.

Eventuali crediti maturati in eccesso nel precedente triennio sono riportati automaticamente al triennio successivo, nel limite massimo di 40 CFP. Eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche sono riportati nella misura massima di 8 CFP”.

I soggetti che si reiscrivono all’Ordine dovranno conseguire i crediti dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di precedente iscrizione, escluso il caso che siano trascorsi 5 anni dalla cancellazione.
In caso di trasferimento di un iscritto, l’Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all’Ordine ricevente.

 

Come acquisire i CFU

Corsi frontali e a distanza (FAD):
1 CFP/ora massimo 30 CFP
Le attività devono essere pre-accreditate presso il CNAPPC.
I CFP sono assegnati direttamente sulla piattaforma nazionale dal soggetto formatore.
Frequenza minima prevista: 80% della durata complessiva dell’evento o secondo specifica indicazione.

Corsi abilitanti e di aggiornamento (attinenti a una specifica abilitazione professionale e previsti dalle relative norme vigenti, ricompresi tra le aree oggetto di formazione previste dalle Linee Guida tra cui sicurezza, prevenzione incendi, RSPP moduli A, B e C, etc):
1 CFP/ora massimo 30 CFP.
– attività pre-accreditate presso il CNAPPC: i CFP sono assegnati direttamente sulla piattaforma nazionale dal soggetto formatore
– attività sono svolte direttamente presso i soggetti abilitati per norma e/o tramite l’accreditamento regionale: CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale allegando programma e attestato di partecipazione completi di data di svolgimento e numero di ore di corso.
Frequenza minima prevista: secondo indicazioni specifiche.

Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili, sia frontali che a distanza sincrona:
1 CFP/ora, minimo di due ore, massimo 8 CFP
Le attività devono essere pre-accreditate presso il CNAPPC.
I CFP sono assegnati direttamente sulla piattaforma nazionale dal soggetto formatore.
Frequenza minima prevista: 100% della durata complessiva dell’evento.

Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile:
Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione civile sono assimilabili a workshop con l’attribuzione di 2 c.f.p. per ogni giorno di attività con il limite
massimo di 24 c.f.p. nel triennio.
Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d’intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni civili regionali-provinciali.

Master e formazione post laurea

Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (min. 1 anno) o dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, ulteriori lauree:
– 30 CFP per l’intero corso, anche se diviso in modulo o annualità, se previsto esame finale;
– 15 CFP per le medesime attività di cui sopra, nel caso in cui non sia previsto un esame finale, ad avvenuta dimostrazione della frequenza. Sono per entrambi esclusi i cfp per deontologia.
CFP riconoscibili in autocertificazione sulla piattaforma nazionale allegando attestazione a dimostrazione della frequenza a master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitari, diploma di laurea o di dottorato e specificare se è stato conseguito un esame finale.

Altre attività (punto 5.4 Linee Guida 2024)
Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d):
a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l’Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell’Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;
b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;
c. articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP; articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale identificate da codici bibliografici (ISBN, ISSN, DOI): 2 CFP; per ogni monografia o altra pubblicazione di cui si risulta autori e identificate da codici bibliografici (ISBN): 4 CFP;
d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;
e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi), sempre per un limite totale di 15 cfp triennio;
f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio – 10 CFP per ogni menzione – 6 CFP per ogni partecipazione – 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali;
g. brevetti nell’ambito dell’architettura e del disegno industriale: 4 CFP per ogni riconoscimento;
h. attività non definite nei precedenti punti, nel rispetto dei principi delle presenti linee guida, individuate dai singoli Ordini Territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (massimo 10 CFP nel triennio);
i. attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali previsti dell’art. 17.5 e 18.4 del DPR328/2001, 4 CFP per ogni attività svolta con un massimo di 12 CFP a triennio.

Le  tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere b), c), d), e), f), g) i CFP sono riconoscibili in autocertificazione tramite piattaforma nazionale formazione In tali casi si raccomanda che le attività suddette siano, per argomento compatibili e  in conformità con quanto previsto dalla Linee Guida e complete di autodichiarazioni o documenti utili al riconoscimento.

Dipendenti pubblici e privati:
Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d’intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP.
CFP riconoscibili in autocertificazione in piattaforma nazionale formazione; le richieste devono essere complete dei documenti utili al riconoscimento: programmi e attestati di frequenza.

Esoneri

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, per almeno un anno, non per frazioni di esso, non per tipologia di credito, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
a. maternità, paternità, adozione, affidamento, esonerando l’iscritto dall’attività formativa per 24 mesi (pari a 32 più 8 CFP indipendentemente dalla scadenza del triennio) per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento), ivi compresi i crediti in materia di deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
b. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
• non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione
ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
• non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
• non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero
professionista sia di dipendente).
Si specifica per per le richieste di “Non esercizio della professione neanche occasionalmente per un anno” oltre ai documenti richiesti è necessario inserire il proprio CV aggiornato ed esaustivo.

A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano  atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).

L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale rispetto alla durata del triennio, almeno per un anno e non per frazioni di esso (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche).

Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere, tramite piattaforma informatica, al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.

Primo anno di iscrizione (nuovi iscritti)

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione. Nell’ipotesi in cui il periodo di valutazione dell’obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l’iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione,, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

Re-iscrizione

In caso di reiscrizione entro 5 anni il debito pregresso va saldato; ai professionisti reiscritti viene riconosciuto un esonero di 6 mesi solo se la reiscrizione avviene nel secondo semestre dell’anno solare.

In caso di reiscrizione oltre 5 anni l’obbligo formativo va considerato per l’intero triennio senza esonero alcuno e senza riporto del debito pregresso.

Cessazione obbligo formativo

Al compimento del 70° anno di età cessa l’obbligo formativo.
La piattaforma nazionale formazione registrerà automaticamente gli esoneri.
Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.

Sanzioni

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l’elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l’Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l’obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente.

Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall’art. 9 del Codice deontologico.

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Modificato: 29 Gennaio 2025