2 Dicembre 2024

Obblighi e tutele

Gli architetti per poter esercitare la professione, una volta superato l’esame di abilitazione, devono essere iscritti all’Albo, acquisire i crediti formativi previsti dall’aggiornamento professionale, essere iscritti alla cassa previdenziale se in possesso dei requisiti obbligatori e aver stipulato una polizza assicurativa.

 

Formazione

Gli architetti devono acquisire nel triennio 60 crediti formativi professionali.
L’obbligo è normato dal REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO del Consiglio Nazionale degli Architetti e dalle LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO.

Per i dettagli vai alla sezione dedicata alla FORMAZIONE.

Inarcassa

Gli architetti iscritti all’Ordine in possesso di una partita iva (individuale, di associazione o di società di professionisti) devono iscriversi alla cassa previdenziale Inarcassa.
Sono esclusi dall’obbligo gli architetti già coperti da un’altra forma di previdenza contributiva obbligatoria, pubblica o privata.
Per informazioni e per le modalità di iscrizione consultare direttamente il sito di INARCASSA.

Per i dettagli vai alla sezione dedicata alla INARCASSA.

Assicurazione Professionale

Il 15 agosto 2013 è entrato in vigore l’obbligo per gli architetti di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale. Tale imposizione si estende a tutti i professionisti iscritti all’albo che svolgano attività che prevedono un rapporto diretto con il cliente.
Gli architetti al conferimento dell’incarico devono indicare al committente gli estremi della polizza, il massimale e successivamente ogni eventuale variazione (ART. 9 DELLA LEGGE 27/2012 e ART. 5 DEL DPR 137/2012).

CASI PARTICOLARI:

  1. Professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa: la polizza assicurativa del titolare dello studio deve includere un’apposita clausola in cui si specifichi che i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata.
  2. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente con rilevanza esterna (ad esempio perizie, collaudi, etc.): è sufficiente inserire il dipendente o professionista nella polizza assicurativa dell’ente, come nel caso precedente.
  3. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente senza rilevanza esterna: non è necessario stipulare una polizza assicurativa.
  4. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time: è obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa. Nel caso il professionista rientri nel profilo indicato nel punto 1 valgono le stesse modalità.
  5. Società di persone: non è necessario che la società sia assicurata, ma è sufficiente che i soci formalmente chiamati all’assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza siano assicurati.

Pec

I professionisti iscritti ad un Ordine professionale sono obbligati per Legge ad avere un indirizzo PEC personale attivo a prescindere dalla professione svolta e tale obbligo è stato ribadito nell’art.29 del decreto Semplificazione approvato dal Consiglio dei Ministri tra il 6 e il 7 luglio 2020 il quale richiede la sospensione dall’Albo per i professionisti inadempienti.
La casella PEC può essere attivata con qualsiasi gestore. L’Ordine di Chieti offre ai suoi iscritti l’attivazione gratuita di una casella di posta certificata grazie alla convenzione con la società Aruba.

Pos

La Legge di Stabilità 2016 e la risoluzione approvata il 3 febbraio 2016 dalle Commissioni delle Finanze e delle Attività produttive della Camera dei Deputati impongono a tutti gli architetti iscritti all’Ordine e che esercitano la libera professione di dotarsi di un dispositivo POS per accettare i pagamenti elettronici.
Non sono ancora stati emanati i decreti ministeriali attuativi che specificheranno i limiti di applicazione dell’obbligo.

 

 

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Modificato: 15 Gennaio 2025